Leggi piemontesi per la montagna

16 aprile 2010

La 12 ha per titolo “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte”. Un notevole patrimonio che la Regione si propone di recuperare, conservare e valorizzare anche al fine di sviluppare forme di turismo sostenibile. I cardini dell’azione da compiere vengono individuati nell’attenta programmazione e pianificazione degli interventi, con il coinvolgimento di tutti gli Enti interessati (Province, Comuni e loro Unioni, Comunità montane e collinari, Enti gestori delle aree protette), nell’attivazione di un “catasto” regionale del patrimonio escursionistico e nel favorire la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale. Il tutto agevolando l’azione delle diverse forme associative che agiscono a titolo volontaristico nel settore e mirando, come fine ultimo, al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani.
Dal punto di vista operativo, tutto il territorio regionale verrà articolato, per provincia, in aree omogenee definite “settori”, che saranno le Province stesse a dover individuare. In ciascun settore verrà individuata la ”rete locale” escursionistica. L’insieme delle reti locali darà vita alla rete provinciale, la somma di queste comporrà la rete regionale.
Verranno istituite una Consulta regionale dell’escursionismo e delle Consulte provinciali, che avranno il compito di dare pareri sull’inclusione di nuovi percorsi nelle reti nonché sui piani biennali di intervento. In dette Consulte saranno presenti, oltre agli Assessori competenti di Regione e Province che le presiederanno, i rappresentanti dell’Anci, dell’Uncem, del Cai, delle Guide alpine e del Soccorso alpino.
La legge precisa abbastanza bene “chi fa cosa”, e tocca anche un altro punto su cui spesso si è discusso di fronte all’anarchia delle diverse segnaletiche che, mancando un coordinamento generale, sono state sino ad oggi create nelle valli a seconda della fantasia locale, cosa che disorienta non poco anche l’escursionista meno sprovveduto. L’articolo 15 della nuova legge prevede l’obbligo di porre in opera una segnaletica orizzontale e verticale di tipo unificato, sulla base di disposizioni tecniche che verrano date dalla Giunta regionale con il Regolamento attuativo della legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (e quindi entro il prossimo mese di agosto).
L’impegno finanziario della Regione è fissato in due milioni di euro per ciascuno dei due primi anni di applicazione della legge (2010 e 2011.
Con la legge n. 13, che ha per titolo “Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali”, la Regione Piemonte intende invece promuovere e valorizzare le discipline sportive delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi invernali, favorendone la pratica a livello agonistico e amatoriale e incentivandone la diffusione a livello giovanile.
Franco Bertoglio

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