La nuova legge varata recentemente dalla Regione Piemonte (n. 29 del 2 dicembre 2009) riveste notevole importanza per la montagna, poichè circa il 70% dei comuni piemontesi, quasi tutti montani o di alta collina, hanno sul proprio territorio beni destinati ad “uso civico”.
Si tratta di terreni che sono a disposizione della popolazione residente, sulla base di diritti – imprescrittibili nel tempo ed inalienabili – risalenti al Medioevo.
In montagna i principali diritti esercitati dalle comunità locali sono sempre stati quello di “legnatico”, ossia di poter raccogliere legna per uso domestico o per lavoro, e quello di poter pascolare il proprio bestiame sulle superfici, spesso molto vaste, di proprietà comunale. Il primo di questi usi è oggi molto meno importante rispetto al passato, mentre conserva tutta la sua validità il diritto di pascolo.
La materia è tutt’ora regolata da una vecchia legge statale, la n. 1766 del 1927, che divideva i diritti di uso civico in due categorie: “essenziali” e “utili”. Essenziali quelli destinati ad assicurare quanto necessario alle famiglie residenti nelle terre alte per vivere, o sopravvivere nei casi di estrema necessità; utili se in grado di garantire non più solo la mera sussistenza ma bensì anche l’utilizzo del bene comune per un prevalente fine economico.
Inutile dire che oggi non si verificano quasi più in montagna casi di mera sussistenza. Vi sono in provincia di Torino comuni montani in cui il numero di capi di bestiame non è diminuito: magari ci sono sempre 500 bovini, però non ci sono più 300 famiglie con uno o due capi ciascuna a tirare avanti stentatamente, ma due o tre aziende con centinaia di capi che svolgono oltretutto encomiabili azioni di corretta manutenzione del territorio e di mantenimento del paesaggio.
Negli anni ‘70, con una serie di provvedimenti culminati col D.P.R. 616 del 1977, lo Stato ha decentrato molte funzioni amministrative alle Regioni, tra cui la competenza sugli usi civici, che prima era del Ministero dell’Agricoltura e Foreste.
Con la legge che il Consiglio regionale ha approvato alla fine dello scorso novembre, e che è stata pubblicata sul n. 48 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, si è cercato di mettere un po’ d’ordine nella materia e anche, nel limite del possibile, di aggiornarla ridisegnando le competenze dei vari Enti interessati: alla Regione resteranno le funzioni strettamente collegate alla tutela del patrimonio collettivo, nonchè all’accertamento e al censimento di tali beni. Alle Province competerà – tra l’altro – l’espressione del parere sui Regolamenti comunali per gli usi civici relativi alla pesca nonchè l’assistenza tecnico-amministrativa ai piccoli Comuni. A questi, piccoli o grandi che siano, in quanto titolari dei beni in questione e delle utilità che ne possono derivare, spetteranno in via residuale tutte le funzioni e le attività non specificamente riservate alla Regione e alle Province.
È ora necessario che la Giunta Regionale, così come prescrive l’articolo 8 della nuova legge 29/2009, adotti in tempi brevi il Regolamento d’attuazione al fine di avviare rapidamente tutte le azioni che il provvedimento prevede e che interessano quasi tutti i Comuni montani piemontesi.
Franco Bertoglio