La n. 8 ha come titolo “Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo”. La legge innanzitutto definisce quattro categorie di strutture ricettive montane e ne fissa le caratteristiche come segue:
– rifugi escursionistici, quelli idonei ad offrire, mediante gestore, accoglienza e ristoro agli utenti della montagna; sono situati in zone montane raggiungibili attraverso strade aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a cremagliera.
– rifugi alpini, quelli ubicati in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l’attività alpinistica, predisposti ed organizzati per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi; non sono raggiungibili in nessun periodo dell’anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.
– rifugi non gestiti, quelli in muratura, ubicati in luoghi isolati di montagna, non gestiti né custoditi, chiusi ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento delle chiavi presso un posto pubblico; sono attrezzati per il pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonché dotati di servizi igienici interni ovvero collocati nelle pertinenze della struttura.
– bivacchi fissi, ossia le strutture ubicate in luoghi di montagna molto isolate, incustodite e aperte in permanenza agli utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un ricovero di fortuna.
Diversi articoli della legge sono dedicati agli adempimenti amministrativi per l’esercizio delle attività di gestione e ai requisiti che devono avere i gestori, nonché alle penalità per le eventuali inadempienze agli obblighi che la legge stessa fissa (periodi di apertura, capacità ricettiva, pubblicità dei prezzi, rilevazione del movimento turistico ecc.).
Particolarmente importante è l’art. 8, perché stabilisce che la Regione, per coloro che sono proprietari o titolari di un contratto di gestione delle strutture ricettive alpinistiche e sono soggetti residenti o con domicilio fiscale nel proprio territorio (a patto che non siano già destinatari di altre agevolazioni previste da normative statali o comunitarie), eroga finanziamenti per diverse iniziative, e cioè:
a) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;
b) realizzazione di impianti, di strutture ed opere complementari o comunque necessarie al funzionamento regolare e alla manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;
c) realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti di energia alternativa rinnovabile e biocompatibile;
d) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature.
Alla Giunta Regionale è demandata anche la facoltà di prevedere, attraverso opportune forme di sostegno finanziario, azioni volte alla realizzazione ed esecuzione di trasporti in quota, per il rifornimento delle strutture alpine e per lo smaltimento dei rifiuti a valle, nonché di promuovere iniziative informative, editoriali e divulgative per sostenere la fruizione e la conoscenza delle strutture ricettive alpinistiche.
Ci sembra positivo il tentativo di mettere ordine e chiarezza nelle attività gestionali delle strutture alpinistiche, definendone in modo preciso caratteristiche ed obblighi. Se non andiamo errati, sono oltre 200 nelle terre alte piemontesi le strutture di questo genere, che ora vengono ad avere una loro normativa, che ne riconosce le difficoltà operative dovute alla stagionalità e alla localizzazione spesso disagiata, e le differenzia dagli alberghi tradizionali. Se la Regione riuscirà a garantire il suo finanziamento all’operazione anche dopo il biennio 2010-2011, potrebbero indubbiamente aprirsi anche concrete possibilità di creazione di nuovi posti di lavoro nelle nostre valli.
Franco Bertoglio